IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita' degli studi di Bari, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre  1926,   n.   2134,   e   successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1992;
  Viste  le  proposte  di  modifiche  allo  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche di questa Universita';
  Visti   le  osservazioni  ed  il  parere  favorevole  espresso  dal
Consiglio universitario nazionale nella riunione del 20 aprile 1995;
  Vista la  nota  del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica del 24 luglio 1995;
  Viste  le  delibere  di accoglimento delle suddette osservazioni da
parte delle autorita' accademiche di questa Universita';
  Riconosciuta la particolare necessita' di apportare la modifica  di
statuto  in  deroga  al  termine  triennale  di  cui all'ultimo comma
dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Bari,  approvato  e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come segue:
                           Articolo unico
  Dopo l'art. 34 del  titolo  terzo  dello  statuto  dell'Universita'
degli  studi  di  Bari  sono inseriti i seguenti articoli relativi al
corso di diploma universitario in economia ed  amministrazione  delle
imprese,  con  il  conseguente  scorrimento  della  numerazione degli
articoli successivi:
                  DIPLOMA UNIVERSITARIO IN ECONOMIA
                   E AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE
                              Art. 35.
  La  durata  del  corso  di  diploma  universitario  in  economia  e
amministrazione delle imprese e' di tre anni.
  Sono  titoli  di  ammissione  i diplomi di maturita' degli istituti
della scuola secondaria di durata quinquennale o equiparati.
                              Art. 36.
  Gli insegnamenti attivabili nel corso  di  diploma  in  economia  e
amministrazione delle imprese sono:
    a)  quelli  attivabili  nei  corsi  di  laurea  della facolta' di
economia;
    b) gli insegnamenti caratterizzanti di cui all'art. 38;
    c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua  inglese,  lingua
francese,  lingua  spagnola,  lingua  tedesca,  lingua  russa, lingua
portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;
    d) altri insegnamenti fino ad un massimo di 8.
  Gli     insegnamenti     che     compaiono    in    piu'    settori
scientifico-disciplinari potranno essere scelti da uno  qualsiasi  di
essi,  in relazione alle esigenze didattico-scientifiche del corso di
diploma in economia e amministrazione delle imprese.
                              Art. 37.
  Il  piano  di  studi  del  corso   di   diploma   in   economia   e
amministrazione    delle    imprese    comprende   sei   insegnamenti
fondamentali, l'equivalente di sei insegnamenti annuali, scelti tra i
caratterizzanti  indicati  nell'art.  38,   ed   altri   insegnamenti
equivalenti ad un numero di quattro annualita'.
  Gli  insegnamenti  fondamentali  devono  essere annuali e svolti di
norma nel primo anno di corso.
  Gli insegnamenti annuali comprendono di norma 70 ore di  didattica;
quelli semestrali comprendono di norma 35 ore di didattica.
  A tutti gli effetti e' stabilita l'equivalenza tra un corso annuale
e  due  corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale puo' essere
articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.
  L'organismo   didattico   competente   stabilisce    quali    degli
insegnamenti  non  fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali
con corsi semestrali.
  Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in
economia e amministrazione delle imprese deve comprendere almeno  tre
insegnamenti   dell'area   economica,   almeno   cinque  insegnamenti
dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti  dell'area  giuridica  e
almeno due insegnamenti dell'area matematico-statistica.
  Il  diploma in economia e amministrazione delle imprese si consegue
dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti
ad un numero di sedici annualita', l'esame di un insegnamento annuale
di lingua inglese, la prova di idoneita' di un  insegnamento  annuale
di un'altra lingua, scelta dallo studente tra lingua francese, lingua
tedesca,  lingua  spagnola  e lingua russa, una prova di idoneita' di
conoscenze informatiche di base ed il colloquio finale.
  L'organismo didattico  competente  stabilisce  le  modalita'  degli
esami di profitto e della prova di idoneita'.
                              Art. 38.
  Gli insegnamenti fondamentali sono i seguenti:
   istituzioni di diritto privato;
   istituzioni di diritto pubblico;
   istituzioni di economia;
   matematica per le applicazioni economiche e finanziarie;
   ragioneria generale ed applicata;
   statistica.
  Sono  insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma in economia
e amministrazione delle imprese i seguenti:
  Area economica:
   economia applicata;
   economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale;
   geografia economica;
   scienza delle finanze;
   storia economica.
  Area aziendale:
   analisi e contabilita' dei costi;
   finanza aziendale;
   gestione informatica dei dati aziendali;
   marketing;
   organizzazione aziendale;
   organizzazione e gestione delle risorse umane;
   programmazione e controllo;
   revisione aziendale;
   strategia e politica aziendale;
   tecnica bancaria;
   tecnica industriale e commerciale;
   tecnologia dei cicli produttivi.
  Area giuridica:
   diritto commerciale;
   diritto del lavoro e della previdenza sociale;
   diritto del mercato finanziario;
   diritto fallimentare;
   diritto tributario.
  Area matematico-statistica:
   statistica aziendale;
   matematica finanziaria.
                              Art. 39.
  L'organismo   didattico   competente   garantisce   che,   tra  gli
insegnamenti attivati  dalla  facolta',  ve  ne  siano  almeno  dieci
compresi  nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti del corso di
diploma  in  economia  e  amministrazione  delle   imprese   elencati
nell'art.  38 e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi,
nel rispetto dei vincoli alla distribuzione  degli  insegnamenti  per
area e prevedendo adeguate possibilita' di scelta per gli studenti.
  L'organismo    didattico   competente   individua,   nel   rispetto
dell'ordinamento, i criteri per la formazione dei piani di  studio  e
gli   eventuali   indirizzi  del  corso  di  diploma  in  economia  e
amministrazione delle imprese.
  L'organismo  didattico  competente  puo'  assegnare  ai  corsi  (ad
esclusione  di  quelli  fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne
specifichino i contenuti effettivi, o li differenzino nel caso in cui
essi vengano ripetuti con contenuti diversi.
  L'organismo didattico competente puo' inoltre stabilire che  alcuni
insegnamenti  siano  impartiti  con l'ausilio di laboratori, attivati
anche mediante convenzioni.
                              Art. 40.
  Ferma  restando  la  possibilita'  di  riconoscimento  di   crediti
didattici,  fino  a 3 corsi annuali o 6 corsi semestrali del corso di
diploma in economia e amministrazione delle  imprese  possono  essere
svolti  coordinando  moduli  didattici  di  durata piu' breve, svolti
anche da docenti diversi per un  numero  complessivamente  uguale  di
ore.
  L'organismo didattico competente deve riservare non meno di 200 ore
di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.
  L'organismo   didattico  competente,  per  l'approfondimento  della
formazione professionale specifica del corso di diploma in economia e
amministrazione delle imprese, puo' organizzare la  permanenza  degli
studenti,  sotto la sorveglianza di un tutor, presso le aziende, enti
o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi.
  L'organismo  didattico  competente  puo' autorizzare lo studente ad
inserire nel proprio piano  di  studi  fino  a  quattro  insegnamenti
attivati  in altre facolta' dell'universita', o in altre universita',
anche straniere. In tal caso l'organismo didattico competente  dovra'
altresi'  determinare  la  categoria  e  l'area  di  appartenenza dei
suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 37 e degli altri
vincoli dell'ordinamento.
                              Art. 41.
  Il colloquio finale per il conseguimento del diploma in economia  e
amministrazione  delle  imprese consiste nella discussione orale, con
gli opportuni  riferimenti  alle  discipline  del  corso  di  diploma
stesso,  di  un  tipico  problema professionale o nella presentazione
dell'esperienza maturata nell'eventuale stage.
                              Art. 42.
  Ai fini del conseguimento della laurea in economia  e  commercio  e
del   diploma  in  economia  e  amministrazione  delle  imprese  sono
riconosciuti gli insegnamenti del corso di diploma  e  del  corso  di
laurea seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti
didattici  determinato  a  norma dell'art. 11, comma 2 della legge n.
341/1990, a condizione  che  essi  siano  compatibili,  anche  per  i
contenuti,  con  il piano di studi approvato dal competente organismo
didattico per il corso di studi  al  quale  si  chiede  l'iscrizione.
Dovranno essere in ogni caso riconosciute le annualita' di esami e la
prova  di  idoneita'  di  lingue straniere e la prova di idoneita' di
conoscenze informatiche di base.
  Nel caso di passaggio dal corso di laurea in economia  e  commercio
al  corso  di diploma in economia e amministrazione delle imprese, il
riconoscimento di altre attivita' come equivalenti alle esercitazioni
pratiche non potra' superare le 100 ore.
  Gli organismi didattici competenti determinano  i  criteri  per  il
riconoscimento  degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corso di
diploma in economia e amministrazione delle imprese e corso di laurea
in economia e commercio.
  Il presente decreto sara'  pubblicato,  a  norma  di  legge,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Bari, 1 agosto 1995
                                                           Il rettore